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vengano visualizzate automaticamente.
DOCUMENTO RIFERIMENTO
DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Individuazione delle
modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso
per l'uso dei cookie - 8 maggio 2014
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014)
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014)
Registro dei
provvedimenti
n. 229 dell'8 maggio 2014
n. 229 dell'8 maggio 2014
IL GARANTE PER LA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna,
in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta
Iannini, vice presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e
della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia,
segretario generale;
VISTA la
direttiva 2002/58/CE
del 12 luglio 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al
trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel
settore delle comunicazioni elettroniche;
VISTA la
direttiva 2009/136/CE del 25 novembre 2009,
del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva
2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in
materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della
direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla
tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e
del
regolamento (CE) n. 2006/2004
sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili
dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori;
VISTO il decreto
legislativo 28 maggio 2012, n. 69 "Modifiche al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati
personali in attuazione delle direttive 2009/136/CE, in materia di
trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore
delle comunicazioni elettroniche, e
2009/140/CE
in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica e del
regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità
nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei
consumatori" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2012 n.
126);
VISTO il Codice in
materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196,
di seguito "Codice") e, in particolare, gli artt. 13, comma 3 e 122,
comma 1;
VISTA la precedente
deliberazione del Garante recante
"Avvio di una consultazione pubblica ai sensi dell'art. 122 volta ad
individuare modalità semplificate per l'informativa di cui all'art. 13,
comma 3, del Codice in materia di protezione dei dati personali"
(Del. n. 359 del
22 novembre 2012, in Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 2012 n. 295);
TENUTO CONTO delle
indicazioni fornite sul tema dal Gruppo di lavoro per la tutela dei dati
personali ex art. 29, in particolare nella Opinion 04/2012 on Cookie
Consent Exemption, adottata il 7 giugno 2012, e nel Working Document
02/2013 providing guidance on obtaining consent for cookies, adottato il
2 ottobre 2013 (disponibili rispettivamente ai link
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2012/wp194_en.pdf
e
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2013/wp208_en.pdf);
TENUTO CONTO delle
risultanze dei contributi pervenuti al Garante dai principali fornitori
di servizi di comunicazione elettronica, nonché dalle associazioni dei
consumatori e delle categorie economiche coinvolte che hanno partecipato
alla suindicata consultazione pubblica;
CONSIDERATI gli ulteriori
elementi emersi in occasione degli incontri tenutisi a settembre 2013 e
febbraio 2014 presso l'Autorità, nell'ambito del tavolo di lavoro
avviato dalla stessa al fine di sollecitare un nuovo e più diretto
confronto con i suindicati soggetti, nonché con esponenti del mondo
accademico e della ricerca che si occupano delle tematiche di interesse;
RITENUTO necessario
adottare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13, comma 3, 122,
comma 1 e 154, comma 1, lett. c), del Codice, un provvedimento di
carattere generale, con il quale oltre a individuare le modalità
semplificate per rendere l'informativa online agli utenti
sull'archiviazione dei c.d. cookie sui loro terminali da parte dei siti
Internet visitati si intende fornire idonee indicazioni sulle modalità
con le quali procedere all'acquisizione del consenso degli stessi,
laddove richiesto dalla legge;
CONSIDERATO che la
disciplina relativa all'uso dei c.d. cookie riguarda anche altri
strumenti analoghi (come ad esempio web beacon/web bug, clear GIF o
altri), che consentono l'identificazione dell'utente o del terminale e
che quindi devono essere ricompresi nell'ambito del presente
provvedimento;
VISTE le osservazioni
dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15
del regolamento n. 1/2000;
RELATORE il dott.
Antonello Soro;
PREMESSA
1. Considerazioni
preliminari.
I cookie sono stringhe di
testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall'utente inviano al
suo terminale (solitamente al browser), dove vengono memorizzati per
essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del
medesimo utente. Nel corso della navigazione su un sito, l'utente può
ricevere sul suo terminale anche cookie che vengono inviati da siti o da
web server diversi (c.d. "terze parti"), sui quali possono risiedere
alcuni elementi (quali, ad esempio, immagini, mappe, suoni, specifici
link a pagine di altri domini) presenti sul sito che lo stesso sta
visitando.
I cookie, solitamente
presenti nei browser degli utenti in numero molto elevato e a volte
anche con caratteristiche di ampia persistenza temporale, sono usati per
differenti finalità: esecuzione di autenticazioni informatiche,
monitoraggio di sessioni, memorizzazione di informazioni su specifiche
configurazioni riguardanti gli utenti che accedono al server, ecc.
Al fine di giungere a una
corretta regolamentazione di tali dispositivi, è necessario
distinguerli posto che non vi sono delle caratteristiche tecniche che
li differenziano gli uni dagli altri proprio sulla base delle finalità
perseguite da chi li utilizza. In tale direzione si è mosso, peraltro,
lo stesso legislatore, che, in attuazione delle disposizioni contenute
nella direttiva 2009/136/CE, ha ricondotto l'obbligo di acquisire il
consenso preventivo e informato degli utenti all'installazione di cookie
utilizzati per finalità diverse da quelle meramente tecniche (cfr. art.
1, comma 5, lett. a), del d. lgs. 28 maggio 2012, n. 69, che ha
modificato l'art. 122 del Codice).
Al riguardo, e ai fini
del presente provvedimento, si individuano pertanto due macro-categorie:
cookie "tecnici" e cookie "di profilazione".
a. Cookie tecnici.
I cookie tecnici sono
quelli utilizzati al solo fine di "effettuare la trasmissione di una
comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura
strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società
dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente a
erogare tale servizio" (cfr. art. 122, comma 1, del Codice).
Essi non vengono
utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati
direttamente dal titolare o gestore del sito web. Possono essere
suddivisi in cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la
normale navigazione e fruizione del sito web (permettendo, ad esempio,
di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree
riservate); cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici laddove
utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere
informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come
questi visitano il sito stesso; cookie di funzionalità, che permettono
all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri
selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per
l'acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso.
Per l'installazione di
tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti, mentre
resta fermo l'obbligo di dare l'informativa ai sensi dell'art. 13 del
Codice, che il gestore del sito, qualora utilizzi soltanto tali
dispositivi, potrà fornire con le modalità che ritiene più idonee.
b. Cookie di
profilazione.
I cookie di profilazione
sono volti a creare profili relativi all'utente e vengono utilizzati al
fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze
manifestate dallo stesso nell'ambito della navigazione in rete. In
ragione della particolare invasività che tali dispositivi possono avere
nell'ambito della sfera privata degli utenti, la normativa europea e
italiana prevede che l'utente debba essere adeguatamente informato
sull'uso degli stessi ed esprimere così il proprio valido consenso.
Ad essi si riferisce
l'art. 122 del Codice laddove prevede che "l'archiviazione delle
informazioni nell'apparecchio terminale di un contraente o di un utente
o l'accesso a informazioni già archiviate sono consentiti unicamente a
condizione che il contraente o l'utente abbia espresso il proprio
consenso dopo essere stato informato con le modalità semplificate di cui
all'articolo 13, comma 3" (art. 122, comma 1, del Codice).
2. Soggetti coinvolti:
editori e "terze parti".
Un ulteriore elemento da
considerare, ai fini della corretta definizione della materia in esame,
è quello soggettivo. Occorre, cioè, tenere conto del differente soggetto
che installa i cookie sul terminale dell'utente, a seconda che si tratti
dello stesso gestore del sito che l'utente sta visitando (che può essere
sinteticamente indicato come "editore") o di un sito diverso che
installa cookie per il tramite del primo (c.d. "terze parti").
Sulla base di quanto
emerso dalla consultazione pubblica, si ritiene necessario che tale
distinzione tra i due soggetti sopra indicati venga tenuta in debito
conto anche al fine di individuare correttamente i rispettivi ruoli e le
rispettive responsabilità, con riferimento al rilascio dell'informativa
e all'acquisizione del consenso degli utenti online.
Vi sono molteplici
motivazioni per le quali non risulta possibile porre in capo all'editore
l'obbligo di fornire l'informativa e acquisire il consenso
all'installazione dei cookie nell'ambito del proprio sito anche per
quelli installati dalle "terze parti".
In primo luogo, l'editore dovrebbe avere sempre gli strumenti e la capacità economico-giuridica di farsi carico degli adempimenti delle terze parti e dovrebbe quindi anche poter verificare di volta in volta la corrispondenza tra quanto dichiarato dalle terze parti e le finalità da esse realmente perseguite con l'uso dei cookie. Ciò è reso assai arduo dal fatto che l'editore spesso non conosce direttamente tutte le terze parti che installano cookie tramite il proprio sito e, quindi, neppure la logica sottesa ai relativi trattamenti. Inoltre, non di rado tra l'editore e le terze parti si frappongono soggetti che svolgono il ruolo di concessionari, risultando di fatto molto complesso per l'editore il controllo sull'attività di tutti i soggetti coinvolti.
In primo luogo, l'editore dovrebbe avere sempre gli strumenti e la capacità economico-giuridica di farsi carico degli adempimenti delle terze parti e dovrebbe quindi anche poter verificare di volta in volta la corrispondenza tra quanto dichiarato dalle terze parti e le finalità da esse realmente perseguite con l'uso dei cookie. Ciò è reso assai arduo dal fatto che l'editore spesso non conosce direttamente tutte le terze parti che installano cookie tramite il proprio sito e, quindi, neppure la logica sottesa ai relativi trattamenti. Inoltre, non di rado tra l'editore e le terze parti si frappongono soggetti che svolgono il ruolo di concessionari, risultando di fatto molto complesso per l'editore il controllo sull'attività di tutti i soggetti coinvolti.
I cookie terze parti
potrebbero, poi, essere nel tempo modificati dai terzi fornitori e
risulterebbe poco funzionale chiedere agli editori di tenere traccia
anche di queste modifiche successive.
Occorre tenere conto
inoltre del fatto che spesso gli editori, che comprendono anche persone
fisiche e piccole imprese, sono la parte più "debole" del rapporto.
Laddove invece le terze parti sono solitamente grandi società
caratterizzate da notevole peso economico, servono normalmente una
pluralità di editori e possono essere, rispetto al singolo editore,
anche molto numerose.
Si ritiene pertanto che,
anche in ragione delle motivazioni sopra indicate, non si possa
obbligare l'editore ad inserire sull'home page del proprio sito anche il
testo delle informative relative ai cookie installati per il suo tramite
dalle terze parti. Ciò determinerebbe peraltro una generale mancanza di
chiarezza dell'informativa rilasciata dall'editore, rendendo nel
contempo estremamente faticosa per l'utente la lettura del documento e
quindi la comprensione delle informazioni in esso contenute, con ciò
vanificando anche l'intento di semplificazione previsto dall'art. 122
del Codice.
Analogamente, per quanto
concerne l'acquisizione del consenso per i cookie di profilazione,
dovendo necessariamente -per le ragioni suesposte tenere distinte le
rispettive posizioni di editori e terze parti, si ritiene che gli
editori, con i quali gli utenti instaurano un rapporto diretto tramite
l'accesso al relativo sito, assumono necessariamente una duplice veste.
Tali soggetti, infatti,
da un lato sono titolari del trattamento quanto ai cookie installati
direttamente dal proprio sito; dall'altro, non potendo ravvisarsi una
contitolarità con le terze parti per i cookie che le stesse installano
per il loro tramite, si ritiene corretto considerarli come una sorta di
intermediari tecnici tra le stesse e gli utenti. Ed è, quindi, in tale
veste che, come si vedrà più avanti, sono chiamati ad operare nella
presente deliberazione, con riferimento al rilascio dell'informativa e
all'acquisizione del consenso degli utenti online con riguardo ai cookie
delle terze parti.
3. Impatto della
disciplina in materia di cookie sulla rete.
I cookie svolgono diverse
e importanti funzioni nell'ambito della rete. Qualunque decisione in
merito alle modalità di informativa e consenso online, riguardando in
pratica chiunque abbia un sito Internet, avrà quindi un fortissimo
impatto su un numero enorme di soggetti, che presentano peraltro, come
si è detto, natura e caratteristiche profondamente diverse tra loro.
Il Garante, consapevole
della portata della presente decisione, ritiene pertanto necessario che
le misure prescritte nella stessa -ai sensi di quanto previsto dall'art.
122, comma 1, del Codice siano, da un lato, tali da consentire agli
utenti di esprimere scelte realmente consapevoli sull'installazione dei
cookie mediante la manifestazione di un consenso espresso e specifico
(come previsto dall'art. 23 del Codice) e, dall'altro, presentino il
minore impatto possibile in termini di soluzione di continuità della
navigazione dei medesimi utenti e della fruizione, da parte loro, dei
servizi telematici.
Di tali opposte esigenze,
emerse chiaramente anche in occasione della consultazione pubblica e
degli incontri tenuti dall'Autorità, si tiene conto in primo luogo nella
determinazione delle modalità con le quali rendere l'informativa in
forma semplificata.
È peraltro convinzione
del Garante che i due temi, dell'informativa e del consenso, vadano
necessariamente trattati in maniera congiunta, onde evitare che il
ricorso a modalità di espressione del consenso online che richiedano
operazioni eccessivamente complesse da parte degli utenti vanifichino la
semplificazione realizzata nell'informativa.
4. L'informativa con
modalità semplificate e l'acquisizione del consenso online.
Ai fini della
semplificazione dell'informativa, si ritiene che una soluzione efficace,
che fa salvi i requisiti previsti dall'art. 13 del Codice (compresa la
descrizione dei singoli cookie), sia quella di impostare la stessa su
due livelli di approfondimento successivi.
Nel momento in cui
l'utente accede a un sito web, deve essergli presentata una prima
informativa "breve", contenuta in un banner a comparsa immediata sulla
home page (o altra pagina tramite la quale l'utente può accedere al
sito), integrata da un'informativa "estesa", alla quale si accede
attraverso un link cliccabile dall'utente.
Affinché la
semplificazione sia effettiva, si ritiene necessario che la richiesta di
consenso all'uso dei cookie sia inserita proprio nel banner contenente
l'informativa breve. Gli utenti che desiderano avere maggiori e più
dettagliate informazioni e differenziare le proprie scelte in merito ai
diversi cookie archiviati tramite il sito visitato, possono accedere ad
altre pagine del sito, contenenti, oltre al testo dell'informativa
estesa, la possibilità di esprimere scelte più specifiche.
4.1. Il banner
contenente informativa breve e richiesta di consenso.
Più precisamente, nel
momento in cui si accede alla home page (o ad altra pagina) di un sito
web, deve immediatamente comparire in primo piano un banner di idonee
dimensioni ossia di dimensioni tali da costituire una percettibile
discontinuità nella fruizione dei contenuti della pagina web che si sta
visitando contenente le seguenti indicazioni:
a) che il sito utilizza
cookie di profilazione al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea
con le preferenze manifestate dall'utente nell'ambito della navigazione
in rete;
b) che il sito consente
anche l'invio di cookie "terze parti" (laddove ciò ovviamente accada);
c) il link
all'informativa estesa, ove vengono fornite indicazioni sull'uso dei
cookie tecnici e analytics, viene data la possibilità di scegliere quali
specifici cookie autorizzare;
d) l'indicazione che alla
pagina dell'informativa estesa è possibile negare il consenso
all'installazione di qualunque cookie;
e) l'indicazione che la
prosecuzione della navigazione mediante accesso ad altra area del sito o
selezione di un elemento dello stesso (ad esempio, di un'immagine o di
un link) comporta la prestazione del consenso all'uso dei cookie.
Il suindicato banner,
oltre a dover presentare dimensioni sufficienti a ospitare
l'informativa, seppur breve, deve essere parte integrante dell'azione
positiva nella quale si sostanzia la manifestazione del consenso
dell'utente. In altre parole, esso deve determinare una discontinuità,
seppur minima, dell'esperienza di navigazione: il superamento della
presenza del banner al video deve essere possibile solo mediante un
intervento attivo dell'utente (appunto attraverso la selezione di un
elemento contenuto nella pagina sottostante il banner stesso).
Resta ferma naturalmente
la possibilità per gli editori di ricorrere a modalità diverse da quella
descritta per l'acquisizione del consenso online all'uso dei cookie
degli utenti, sempreché tali modalità assicurino il rispetto di quanto
disposto dall'art. 23, comma 3, del Codice.
In conformità con i
principi generali, è necessario in ogni caso che dell'avvenuta
prestazione del consenso dell'utente sia tenuta traccia da parte
dell'editore, il quale potrebbe a tal fine avvalersi di un apposito
cookie tecnico, sistema che non sembra particolarmente invasivo (in tal
senso, si veda anche il considerando 25 della direttiva 2002/58/CE).
La presenza di tale
"documentazione" delle scelte dell'utente consente poi all'editore di
non riproporre l'informativa breve alla seconda visita del medesimo
utente sullo stesso sito, ferma restando naturalmente la possibilità per
l'utente di negare il consenso e/o modificare, in ogni momento e in
maniera agevole, le proprie opzioni relative all'uso dei cookie da parte
del sito, ad esempio tramite accesso all'informativa estesa, che deve
essere linkabile da ogni pagina del sito.
4.2. L'informativa
estesa.
L'informativa estesa deve
contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 13 del Codice,
descrivere in maniera specifica e analitica le caratteristiche e le
finalità dei cookie installati dal sito e consentire all'utente di
selezionare/deselezionare i singoli cookie. Deve essere raggiungibile
mediante un link inserito nell'informativa breve, come pure attraverso
un riferimento su ogni pagina del sito, collocato in calce alla
medesima.
All'interno di tale
informativa, deve essere inserito anche il link aggiornato alle
informative e ai moduli di consenso delle terze parti con le quali
l'editore ha stipulato accordi per l'installazione di cookie tramite il
proprio sito. Qualora l'editore abbia contatti indiretti con le terze
parti, dovrà linkare i siti dei soggetti che fanno da intermediari tra
lui e le stesse terze parti. Non si esclude l'eventualità che tali
collegamenti con le terze parti siano raccolti all'interno di un unico
sito web gestito da un soggetto diverso dall'editore, come nel caso dei
concessionari.
Al fine di mantenere
distinta la responsabilità degli editori da quella delle terze parti in
relazione all'informativa resa e al consenso acquisito per i cookie di
queste ultime tramite il proprio sito, si ritiene necessario che gli
editori stessi acquisiscano, già in fase contrattuale, i suindicati link
dalle terze parti (con ciò intendendosi anche gli stessi concessionari).
Nel medesimo spazio
dell'informativa estesa deve essere richiamata la possibilità per
l'utente (alla quale fa riferimento anche l'art. 122, comma 2, del
Codice) di manifestare le proprie opzioni in merito all'uso dei cookie
da parte del sito anche attraverso le impostazioni del browser,
indicando almeno la procedura da eseguire per configurare tali
impostazioni. Qualora, poi, le tecnologie utilizzate dal sito siano
compatibili con la versione del browser utilizzata dall'utente,
l'editore potrà predisporre un collegamento diretto con la sezione del
browser dedicata alle impostazioni stesse.
5. Notificazione del
trattamento.
Si ricorda che l'uso dei
cookie rientra tra i trattamenti soggetti all'obbligo di notificazione
al Garante ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. d), del Codice, laddove
lo stesso sia finalizzato a "definire il profilo o la personalità
dell'interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero
a monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con
esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i
servizi medesimi agli utenti".
L'uso dei cookie è,
invece, sottratto all'obbligo di notificazione sulla base di quanto
previsto dal provvedimento del Garante del 31 marzo 2004, che ha
inserito espressamente, tra i trattamenti esonerati dal suindicato
obbligo, quelli "relativi all'utilizzo di marcatori elettronici o di
dispositivi analoghi installati, oppure memorizzati temporaneamente, e
non persistenti, presso l'apparecchiatura terminale di un utente,
consistenti nella sola trasmissione di identificativi di sessione in
conformità alla disciplina applicabile, all'esclusivo fine di agevolare
l'accesso ai contenuti di un sito Internet" (deliberazione n. 1 del 31
marzo 2004, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2004 n. 81).
Dal quadro sopra
delineato, emerge pertanto che, mentre i cookie di profilazione, i quali
hanno caratteristiche di permanenza nel tempo, sono soggetti all'obbligo
di notificazione, i cookie che invece hanno finalità diverse e che
rientrano nella categoria dei cookie tecnici, ai quali sono assimilabili
anche i cookie analytics (v. punto 1, lett. a), del presente
provvedimento), non debbono essere notificati al Garante.
6. Tempi di
adeguamento.
Come già evidenziato in
precedenza, il Garante è consapevole dell'impatto, anche economico, che
la disciplina sui cookie avrà sull'intero settore della società dei
servizi dell'informazione e, quindi, del fatto che la realizzazione
delle misure necessarie a dare attuazione al presente provvedimento
richiederà un notevole impegno, anche in termini di tempo.
In ragione di ciò, si
ritiene pertanto congruo prevedere un periodo transitorio di un anno a
decorrere dalla pubblicazione della presente decisione in Gazzetta
Ufficiale per consentire ai soggetti interessati dal presente
provvedimento di potersi avvalere delle modalità semplificate ivi
individuate.
7. Conseguenze del
mancato rispetto della disciplina in materia di cookie.
Si ricorda che per il
caso di omessa informativa o di informativa inidonea, ossia che non
presenti gli elementi indicati, oltre che nelle previsioni di cui
all'art. 13 del Codice, nel presente provvedimento, è prevista la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila a
trentaseimila euro (art. 161 del Codice).
L'installazione di cookie
sui terminali degli utenti in assenza del preventivo consenso degli
stessi comporta, invece, la sanzione del pagamento di una somma da
diecimila a centoventimila euro (art. 162, comma 2-bis, del Codice).
L'omessa o incompleta
notificazione al Garante, infine, ai sensi di quanto previsto dall'art.
37, comma 1, lett. d), del Codice, è sanzionata con il pagamento di una
somma da ventimila a centoventimila euro (art. 163 del Codice).
TUTTO CIO' PREMESSO IL
GARANTE
1. ai sensi degli artt.
122, comma 1 e 154, comma 1, lett. h), del Codice -ai fini
dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa che i
gestori di siti web, come meglio specificati in premessa, sono tenuti a
fornire agli utenti in relazione ai cookie e agli altri dispositivi
installati da o per il tramite del proprio sito stabilisce che nel
momento in cui si accede alla home page (o ad altra pagina) di un sito
web, deve immediatamente comparire in primo piano un banner di idonee
dimensioni contenente le seguenti indicazioni:
a) che il sito utilizza
cookie di profilazione al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea
con le preferenze manifestate dall'utente nell'ambito della navigazione
in rete;
b) che il sito consente
anche l'invio di cookie "terze parti" (laddove ciò ovviamente accada);
c) il link
all'informativa estesa, che deve contenere le seguenti ulteriori
indicazioni relative a:
• uso dei cookie tecnici
e analytics;
• possibilità di
scegliere quali specifici cookie autorizzare;
• possibilità per
l'utente di manifestare le proprie opzioni in merito all'uso dei cookie
da parte del sito anche attraverso le impostazioni del browser,
indicando almeno la procedura da eseguire per configurare tali
impostazioni;
d) l'indicazione che alla
pagina dell'informativa estesa è possibile negare il consenso
all'installazione di qualunque cookie;
e) l'indicazione che la
prosecuzione della navigazione mediante accesso ad altra area del sito o
selezione di un elemento dello stesso (ad esempio, di un'immagine o di
un link) comporta la prestazione del consenso all'uso dei cookie;
2. ai sensi dell'art.
154, comma 1, lett. c), del Codice ai fini di mantenere distinta la
responsabilità dei gestori di siti web, come meglio specificati in
motivazione, da quella delle terze parti prescrive ai medesimi gestori
di acquisire già in fase contrattuale i collegamenti (link) alle pagine
web contenenti le informative e i moduli per l'acquisizione del consenso
relativo ai cookie delle terze parti (con ciò intendendosi anche i
concessionari).
Si dispone che copia del
presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia ai
fini della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana a cura dell'Ufficio pubblicazione leggi e decreti.
Roma, 8 maggio 2014